Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Ambito ed esercizio della vigilanza
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1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
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1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi
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3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie
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liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
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2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi
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nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.
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1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque
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2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire
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6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative
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informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.
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che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
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l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza.
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funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
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comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.
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5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
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5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
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specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.
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aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni
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1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione
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1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli
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2. Altre banche possono intraprendere l'esercizio dell'attività di credito su pegno dotandosi delle necessarie strutture. L'inizio dell'attività è
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d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
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4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle
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4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari
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1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è
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il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi
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febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.".
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soggetti indicati nelle lettere g), h) e i) del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
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o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio
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banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.
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inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4; b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del
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deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i
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2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della
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circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia
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comunque destinati all'esercizio dell'impresa; b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; c) beni
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intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio
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, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di
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2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio
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Ministro del tesoro e la Banca d'Italia; b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria; c) "CICR" indica il Comitato
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d'Italia d'intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della legge stessa. 4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri